Il 2019 porterà con sé molti mutamenti per il settore sportivo dilettante nonché per il c.d. “terzo settore“. Infatti il codice del terzo settore ha previsto l’introduzione progressiva di novità normative il cui apice si avrà nel nuovo anno con le modifiche obbligatorie degli statuti sociali e l’adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconti sociali. E’ necessario, innanzitutto, chiarire che le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche non rientrano nella definizione di Terzo Settore.
DIRIGENTI ATTENZIONE: confondere terzo settore e associazioni dilettantistiche
Tuttavia molto spesso le attività svolte dagli enti del terzo settore (acronimo ETS) nella realtà possono sovrapporsi a quelle svolte dalle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). Alla luce di ciò è molto importante che i responsabili delle associazioni conoscano queste differenze.
Vi sono alcuni casi in cui la normativa delle ASD o SSD e la normativa del terzo settore si possono sovrapporre un esempio è dato dal rapporto tra il Registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche tenuto presso il Coni e il Registro unico nazionale del terzo settore. Difatti potrebbe accadere che un ETS si collochi nella categoria residuale degli “altri enti con finalità civiche e utilità sociale “e svolga l’attività sportiva, in questo caso l’ETS deve iscriversi al Registro Coni ma è tenuto ad iscriversi anche al Registro unico terzo settore.
La doppia iscrizione deve intendersi come eventuale in quanto solo l’iscrizione nel registro unico del terzo settore è obbligatoria: le indicazioni della prassi amministrativa convergono in tal senso. Peraltro la conferma indiretta la riceviamo dalla asserita prevalenza delle norme del codice del terzo settore sulle norme fiscali contenute nella Legge 398/91 e nell’art. 148 terzo comma del Testo unico delle imposte sui redditi del 1986.
ISCRIZIONI… qualificazione fiscale e come società sportiva
Per quanto riguarda il settore sportivo nello specifico è opportuno precisare che il valore giuridico dell’iscrizione nel registro ha un duplice effetto per le ASD e le SSD: in primis certifica che l’ente iscritto ha una qualificazione sportiva (nb senza l’iscrizione nel registro nessuna associazione può denominarsi sportiva). In seconda istanza l’iscrizione certifica la qualificazione fiscale dell’ente sportivo (senza l’iscrizione nel registro non si ha diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge tributaria).
Invero i due effetti discendono da fatto che il Coni è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni e dalle società pertanto le associazioni sportive non possono prescindere dall’iscrizione. In particolare il Coni ha approvato una direttiva secondo la quale dall’anno 2019 avranno piena attivazione tutte le funzioni di registrazione anagrafica dei requisiti formali e delle attività formative, didattiche, sportive svolte sotto il controllo degli organismi affiliati (federazioni ed enti di promozione sportiva).
Queste registrazioni assumeranno valenza programmatica per la selezione degli enti associativi da controllare. Il funzionamento informatico del registro apre un canale di collegamento diretto tra Coni e l’Agenzia delle Entrate, pertanto il dirigente associativo sportivo e il rappresentante legale dell’associazione diventano i primi artefici del buon andamento della gestione sociale.
FORMA E SOSTANZA
In verità la responsabilità del dirigente sportivo si misura non solo sulla valenza sostanziale che assume l’iscrizione al registro Coni ma anche sulla corretta realizzazione degli obiettivi dello statuto. Difatti la giurisprudenza civile e tributaria formatasi sul tema associativo sportivo ha raggiunto uniche conclusioni sull’argomento: l’associazione sportiva ha diritto alle agevolazioni fiscali se rispetta realmente il contenuto democratico partecipativo stabilito dallo statuto. Il valore certificativo sportivo dell’iscrizione al registro Coni non tutela l’associazione che non rispetta nell’attività reale la partecipazione democratica e l’assenza dello scopo di lucro.
In definitiva il nuovo assetto del registro Coni con l’attivazione delle schede dedicate alle attività effettive esercitate dalle associazioni si conforma al principio giuridico secondo il quale pur in presenza di un riconoscimento formale, l’Amministrazione finanziaria può esercitare un controllo di merito per verificare nel concreto se esistano i presupposti per l’agevolazione. In effetti l’entrata in funzione dal 2019 delle funzionalità dedicate complete del registro Coni costituisce un primo filtro di controllo sostanziale sulle attività sociali.
In conclusione i responsabili e i dirigenti sportivi dovranno porre particolare intelligenza non solo nella trasmissione dei dati (dato formale) ma anche nella organizzazione sociale sportiva (dato sostanziale).
A cura di Francesco Domenico Di Maio