Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che hanno in corso una lite con il fisco possono definirla in modo agevolata, in particolare il D.L. n. 119/2018 ha previsto i criteri per usufruire dell’agevolazione. E’ necessario premettere che il legislatore ha fornito alle ASD due opportunità: la chiusura dei processi verbali di constatazione e la definizione delle liti pendenti in contenzioso tributario. Il processo verbale di constatazione consiste nell’atto istruttorio elaborato dall’Agenzia Entrate o dalla GDF in seguito a un controllo fiscale e notificato alla ASD entro il 24 ottobre 2018 (Il processo verbale di constatazione è descritto nell’art 24 legge 7 gennaio 1929, n.4).
Le ASD possono estinguere la pendenza sui processi verbali di constatazione con le modalità di cui all’art 1 del D.L. 119/2018.In considerazione della complessità delle norme in questa sede ci limiteremo alla descrizione della vera e propria chiusura delle liti fiscali pendenti in contenzioso tributari. Il D.L.119/2018 prevede (art 7 e art 6) due chiusure delle liti: una particolare per le associazioni sportive e una generale per tutti i contribuenti. Le associazioni sportive possono accedere alla loro chiusura specifica se ne ricorrano i presupporti, altrimenti, se non hanno i requisiti specifici, possono accedere alla definizione generale.
Le ASD possono regolarizzare la posizione fiscale qualora abbiano in corso un contenzioso tributario e ricorrano tre presupposti: uno soggettivo e due oggettivi.
L’associazione può regolarizzare se è iscritta al registro coni alla data del 31-12-2017 ed ha il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni
(presupposto soggettivo: i requisiti sono previsti dall’art. 90 legge 289/2002). Il contenzioso deve essere in pendenza nei confronti dell’Agenzia delle entrate alla data del 24 ottobre 2018, non deve superare il valore di euro 30.000,00 per singola imposta (cfr. solo per IRES e IRAP, mentre per l’iva non sono previsti limiti) .La domanda per definire la lite consiste in un modello conforme ottenibile sia dal sito ufficiale dell’Agenzia sia da altri siti dedicati, la domanda deve essere presentata o con modalità telematica o direttamente agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’agenzia competenti per territorio. Il pagamento dei tributi dovuti avviene con f24 con codici tributi introdotti dalla risoluzione 29/2019. I termini della domanda e del versamento (cfr. unica soluzione o prima rata delle venti previste) coincidono al 31 maggio 2019.A corredo della complessa normativa si fornisce un quadro riassuntivo.
Chi può definire:
ASD iscritte registro coni e riconosciute dal CONI al 31-12-2017
Cosa si può definire:
a) Art. 7 solo per ASD ; b) art 6 per tutti i contribuenti
1-contenzioso tributario pendente al 24 ottobre 2018 davanti alle commissioni tributarie (cfr. la cause davanti alla Cassazione sono definibili con le modalità valide per tutti i contribuenti).
2-la controversia deve riguardare avvisi di accertamento
3-le imposte IRES e IRAP devono avere un valore inferiore ad euro 30.000,00, l’iva non ha limiti
Come si può definire:
1-presentazione modello conforme entro il 31-05-2019 per ogni anno da definire;
2-pagamento con f24 unica rata o prima rata di venti entro il 31-05-2019.
Cosa significa lite pendente
La lite pende o quando è stato presentato un ricorso in commissione tributaria non ancora deciso al 24 ottobre 2018, o quando è presente una decisione in primo o secondo grado non ancora definitiva al 24 ottobre 2018, o quando la controversia non è stata riassunta dopo rinvio, al 24 ottobre 2018.
Cosa si intende per valore della controversia
Il valore si calcola sulla singola imposta, per ogni anno, separata per IRES ed IRAP, e solo per l’imposta contestata. Laddove il valore della lite superi i 30.000,00 euro l’associazione può definire la posizione usufruendo della chiusura prevista per tutti gli altri contribuenti (art 6). Per l’IVA non è previsto alcun limite.
Come si calcola il versamento:
1-pendenza in primo grado =40 % dell’imposta e 5 % interessi e sanzioni.
2-pronuncia favorevole alla associazione=10% dell’imposta e 5 % interessi e sanzioni.
3-pronuncia favorevole al fisco =50% dell’imposta e 10 % interessi e sanzioni.
Francesco Domenico Di Maio